FAQ Ingegneria Informatica

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Calendario accademico: periodi di lezione e sessioni d'esame
Informazioni sui periodi di lezione e sui periodi degli esami (sessioni, appelli)
Ultimo aggiornamento: 2024-09-25 22:53:24

Andiamo a introdurre il calendario accademico e l'orario delle lezioni


  • Calendario accademico.
    Il calendario accademico è approvato annualmente dalla Scuola di Ingegneria (solitamente entro giugno) e indica: i periodi di lezioni (data di inizio e data di fine), le sospensioni della didattica in periodo di lezione (ad esempio le vacanze pasquali), i periodi di esame. Gli studenti di Ingegneria hanno diritto a sette appelli ordinari in un anno:
    • tre appelli invernali (gennaio-febbraio, sessione invernale),
    • tre appelli estivi (giugno-luglio, sessione estiva) e
    • un appello di settembre.

    Attenzione al termine delle lezioni (avvertenza rivolta in particolare ai fuorisede): i professori potrebbero richiedere di fare delle ore di recupero (se perdono ore di lezione e/o non riescono a spiegare argomenti fondamentali per lo svolgimento dell'esame. 

    Il calendario accademico è disponibile sul sito della Scuola di Ingegneria: clicca qui!
    • Orario delle lezioni.
      L’orario delle lezioni di un semestre viene reso disponibile sul sito della Scuola di Ingegneria e sul portale AgendaDidattica prima dell’inizio delle lezioni. Troverete gli insegnamenti da seguire, gli orari e le aule in cui essi sono svolti. Due cose sul numero di ore di lezione che seguirete:
      • ad ogni CFU è associato un numero di ore di lezione e di studio individuale, per approfondire clicca qui
      • gli insegnamenti sono semestrali (svolti in un solo semestre) o annuali (svolti sia durante il primo che il secondo semestre), nel secondo caso il numero di ore di lezione complessivo è diviso tra i due semestri.
    L'orario delle lezioni è disponibile sul sito della Scuola di Ingegneria: clicca qui
    • Orario degli esami.
      L'orario degli esami viene pubblicato sul sito della Scuola di Ingegneria con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto all'inizio del periodo degli esami (non vi aspettate un rispetto rigido di questa regola).
      • Viene reso disponibile un PDF con l'elenco delle date in forma tabellare. 
      • Ogni esame può prevedere molteplici parti: può esserci una sola prova orale così come può esserci uno scritto e un'orale, un pratico e un orale... Nel PDF sono indicate le date per ciascuna parte dell'esame (data dello scritto, data del pratico, data dell'orale...)
      • Si indica per ogni voce il nome dell'insegnamento, la tipologia di prova, la data e l'ora di svolgimento, il luogo dello svolgimento e i professori titolari.
      • Distanze tra date di appelli diversi.
        Ai sensi del regolamento devono esserci almeno venti giorni tra la data relativa a un appello e quella dell'appello successivo. Tale termine può essere ridotto a quindici giorni in circostanze particolari.

    Articolo 23, comma 10, del Regolamento didattico di Ateneo.
    Tra le date d'inizio degli appelli di cui al comma 8 devono trascorrere almeno venti giorni e ogni appello deve prevedere la possibilità per lo studente di sostenere tutte le prove. Tale intervallo può essere ridotto fino ad un minimo di quindici giorni per particolari esigenze di singoli corsi di insegnamento a seguito di motivata deliberazione del consiglio di corso di studio.

    Articolo 23, comma 13, del Regolamento didattico di Ateneo.
    Le prove d'esame devono svolgersi esclusivamente nell'ambito dei periodi ad esse destinati nel calendario didattico, salva la possibilità di prolungamenti eccezionali nel caso di forte affollamento e rispettando comunque la continuità delle operazioni di esame.

    Articolo 23, comma 15, del Regolamento didattico di Ateneo.
    Le date di svolgimento degli appelli d'esame di ciascun corso di insegnamento, di cui all'art. 20, comma 3, devono essere pubblicate CON ALMENO SESSANTA GIORNI DI ANTICIPO RISPETTO ALL'INIZIO DEL PERIODO DI ESAMI. Eventuali successive modifiche del calendario non possono prevedere l’anticipazione delle prove rispetto alla data prevista, né di norma una posticipazione superiore ai sette giorni e devono comunque essere comunicate per iscritto al presidente del consiglio di corso di studio e al direttore di dipartimento. Posticipazioni superiori ai sette giorni devono essere autorizzate dal presidente del corso di studio. In assenza di rilievi, il presidente della commissione d'esame provvede a dare adeguata pubblicità alla suddetta posticipazione