Benvenuti! In queste pagine i rappresentanti di corso della lista Ingegneria In Movimento - Sinistra Per... raccoglieranno le risposte alle domande più comuni.
La figura dello studente lavoratore è riconosciuta dal Regolamento didattico di Ateneo, all'Art. 27 (posto in fondo al presente articolo).
Si invita a consultare la seguente pagina sul sito della Scuola di Ingegneria: https://www.ing.unipi.it/it/studenti/studenti-lavoratori-2
Articolo 27 del Regolamento didattico di Ateneo - Studente lavoratore
1. Al fine di migliorare l’accesso all’offerta didattica per gli studenti lavoratori iscritti ai corsi di
laurea e di laurea magistrale, è disciplinata la figura dello studente lavoratore.
2. Per studente lavoratore si intende chi svolga:
- un’attività retribuita per conto di privati, comprese le società cooperative, o di enti pubblici;
- un’attività di co.co.co o co.co.pro;
- un’attività di lavoro autonomo con titolarità di partita IVA ed attesti di svolgere effettivamente
tale attività;
- un’attività d’impresa di tipo commerciale, o artigianale o agricola;
- il servizio civile.
3. Ai fini di cui al punto 2), lo studente deve produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà contenente l’indicazione del periodo di attività lavorativa svolta, che non può essere
inferiore a tre mesi anche non continuativi nei dodici mesi precedenti alle scadenze dei periodi di cui
al successivo comma 4.
La dichiarazione deve contenere inoltre:
- l’indicazione del datore di lavoro, nel caso di lavoro dipendente;
- l’indicazione del soggetto con cui si svolge un'attività di collaborazione coordinata o
continuativa;
- l’indicazione della partita IVA, in caso di svolgimento di lavoro autonomo, e la tipologia di
attività svolta;
- i dati relativi all’iscrizione alla Camera di commercio in caso di imprenditore commerciale o
agricolo;
Lo status di studente lavoratore è riconosciuto d’ufficio in presenza dei requisiti richiesti.
4. La documentazione deve essere presentata presso l’unità didattica del dipartimento di riferimento
del corso di studio nei seguenti periodi di ciascun anno:
- 1° febbraio - 31 marzo;
- 1° settembre - 31 ottobre.
5. I docenti concordano con lo studente lavoratore orari e modalità di ricevimento anche al di fuori di
quelli previsti per gli studenti ordinari.
6. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare dall’articolo 11, comma
2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, i regolamenti dei corsi di studio devono prevedere norme
specifiche in cui vengano stabilite eventuali riduzioni dell’obbligo di frequenza e/o apposite modalità
alternative per il suo soddisfacimento.